Il Governo ha varato a far data dal 21 marzo 2022 una misura per contrastare l’aumento del costo del gasolio/benzina che consiste in una riduzione temporanea dell’aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio usati come carburante.
L’accisa sul gasolio è ridotta per il periodo che va dal 21 marzo al 21 aprile 2022.
Tale riduzione ha notevoli ripercussioni anche sugli autotrasportatori e sugli esercenti impianti, riportiamo qui di seguito il dettaglio della misura introdotta dal Governo e la rideterminazione delle tariffe modificate:
- GPL: 182,61 euro per 1000 kg invece di 267,77 euro;
- benzina: 478,40 euro per 1000 litri invece di 728,40 euro;
- gasolio: 367,40 euro per 1000 litri invece di 617,40 euro.
Rimborso accise gasolio: cosa cambia per gli autotrasportatori
Per i 30 giorni in cui è applicato il provvedimento e cioè dal 21 marzo al 21 aprile 2022 non sarà possibile richiedere il rimborso accise gasolio pari a 0,21 euro per litro in quanto la riduzione derivante dalle misure adottate dal governo risulta essere di 25 centesimi di euro al litro, più la relativa IVA e quindi più vantaggiosa.
Dal 22 aprile le tariffe torneranno alla normalità e quindi anche la possibilità di accedere all’agevolazione.
Comunicazione delle giacenze di benzina e gasolio usato come carburante
Gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante hanno l’obbligo di trasmettere all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente i dati inerenti alla giacenza di benzina e gasolio usati come carburante.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota di accisa temporanea vi è l’obbligo di comunicare i quantitativi presenti nei serbatoi dei depositi e degli impianti nel periodo considerato (21/03-21/04) tramite posta elettronica certificata o per via telematica;
Gli esercenti impianti o depositi che non hanno provveduto all’inventario della giacenza carburante (benzina o gasolio) all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 devono trasmettere all’UD una delle informazioni tra le seguenti, in base alla disponibilità dei dati in possesso:
- la giacenza fisica al 22 marzo 2022, prima dell’effettuazione di movimentazioni, ove l’inventario sia stato tempestivamente effettuato;
- la ricostruzione della giacenza fisica di cui al punto 1, a seguito di un inventario eseguito il 22 marzo 2022 o nei giorni immediatamente seguenti. Tale giacenza ricostruita è ottenuta sommando algebricamente alla giacenza inventariale i quantitativi nel frattempo movimentati in carico e in scarico, come desunti dai misuratori ubicati nel deposito o nell’impianto;
- in assenza delle giacenze fisiche di cui ai punti 1) e 2), la giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022.
In merito alla comunicazione di fine giornata del 21 aprile 2022, gli esercenti devono determinare la quantità di giacenza fisica di carburante presente nei serbatoi dei depositi o degli impianti di distribuzione.
L’inventario straordinario contenente le comunicazioni delle giacenze deve corrispondere all’indicazione delle eccedenze e delle insufficienze presente nel registro di carico e scarico; va inviato tramite PEC specificando il codice ditta del deposito o dell’impianto, indicando che si tratta di una comunicazione relativa al D. Lgs. n. 21 del 21 marzo 2022. L’invio va effettuato entro cinque giorni lavorativi, quindi non oltre il 28 marzo.
Indicazione aliquota di accisa applicata nell’e-DAS
titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
Le modalità di conservazione dei DAS elettronici restano invariate, sia per quelli ricevuti sia per quelli emessi da parte degli esercenti; ciò ai fini di eventuali successivi controlli previsti dal decreto-legge.
No comments yet.