“Con circolare 19.1.2024, prot. n. 1602, il MIT, a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato, ha comunicato che gli effetti delle circolari 6.9.2023, prot. n. 25981, e 12.10.2023, prot. n. 30187, sono attualmente sospesi nelle more dell’ulteriore valutazione di merito da parte del TAR.
Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente che non prevede alcuna visita e prova per l’utilizzo dei dispositivi portabiciclette.”.
Quindi alla luce di quanto sopra esposto, questi accessori possono essere installati direttamente a cura del conducente, senza necessità di visita e prova di approvazione o aggiornamento della carta di circolazione.
Tuttavia, anche per questi dispositivi, devono essere rispettate alcune regole (v. anche circolare DGMOT 27.11.1998 prot. n. 2522/4332 – D.C. IV n. B103):
• non devono essere mai superati i limiti di sporgenza posteriore (in quanto non possono sussistere parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti);
• la presenza del dispositivo, anche quando le biciclette non sono trasportate, deve essere sempre segnalata mediante uno o due pannelli di carichi sporgenti (quadrato a strisce bianche e rosse);
• occorre assicurare durante la circolazione la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa (compreso la terza luce di arresto che si trova, normalmente, sulla sommità del portellone);
• le biciclette che sono sistemate sul dispositivo devono essere assicurate in modo stabile e, soprattutto, in numero adeguato, da non superare il limite di portata previsto dal costruttore;
• sebbene la normativa non lo richieda, infine, è sempre preferibile utilizzare dispositivi omologati.
La targa ripetitrice è utilizzabile unicamente per identificare, posteriormente al rimorchio immatricolato prima del 20.2.2013 o al carrello appendice, il veicolo che lo traina.
Non è pertanto previsto l’utilizzo direttamente su veicoli semoventi.
Per approfondimenti consultare archivio Egaf (commento operativo) 179 e 389.
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