Come è noto, l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
- – Un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è più necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
- – I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis);
- – L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza);
- – A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.
- – I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
- – la norma prevede (art. 24 co. 5) che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, pertanto le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell’utilizzo hanno l’onere di procedere alla registrazione nell’applicativo cosiddetto REN-Noleggi rivolgendosi all’UMC competente territorialmente o ad un operatore professionale.
- – I veicoli di cui l’impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009. Tale norma, infatti, ai fini del calcolo del valore di cui l’impresa deve disporre, fa riferimento ai veicoli utilizzati, essendo dunque irrilevante che l’utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito.
Si precisa che per “veicoli” la norma intende, come disposto dall’articolo 84 comma 3,
“autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati”.
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