Il comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000 aggiunta con la Legge di Bilancio 2019, accorda dal 1° gennaio 2019 la riduzione al 50 per cento della tassa automobilistica, si tratta di uno sgravio importante per quei veicoli ultraventennali che dal 2015 non avevano diritto ad alcuna agevolazione secondo la norma precedente che aveva alzato da 20 a 30 anni la soglia per l’esenzione totale dal bollo
Condizioni e documenti necessari
Perchè gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico possano usufruire di tale beneficio fiscale, devono contemporaneamente verificarsi le seguenti condizioni:
- un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
- il certificato di rilevanza storica previsto dall’art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
- l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità.
Alcune Precisazioni
1) Data di prima immatricolazione del veicolo
La disciplina agevolativa sottolinea che per determinare l’anzianità dell’autoveicolo e del motoveicolo occorre far riferimento alla data della “prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato”, in armonia con il principio fissato nel comma 1 dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali. Il diritto al riconoscimento della riduzione tariffaria viene, quindi, meno a far data dal completamento del ventinovesimo anno di anzianità di immatricolazione.
2) Il certificato di rilevanza storica e collezionistica
Un’altra condizione prescritta dalla norma è il possesso del “certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo”. Detto certificato ”attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite”, come dispone il citato art. 4, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009,.
Il certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:
- ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli;
- Storico FMI, per i motoveicoli.
Detti registri sono individuati dall’art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il quale stabilisce che l’iscrizione in uno di essi è presupposto indispensabile affinché un veicolo rientri “nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico”
3) Annotazione della storicità sulla carta di circolazione
L’ulteriore condizione richiesta dal citato comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, è che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. I contribuenti interessati devono, pertanto, presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, così da ottenere l’annotazione prescritta dalla norma in esame.
E’ opportuno precisare che le condizioni richieste dal comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000 devono sussistere al momento della “scadenza del termine utile per il pagamento” della tassa automobilistica che l’art. 5, trentaduesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, indica come momento rilevante ai fini dell’individuazione della soggettività passiva del tributo, ravvisabile in coloro che “risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli”
Riduzione del 50% della tassa automobilistica per veicoli ad uso professionale
La contemporanea sussistenza delle condizioni prescritte dalla norma comporta, dunque, l’applicazione della tassa automobilistica commisurata al 50 per cento della tariffa ordinaria vigente nella regione in cui il tributo deve essere assolto. La mancanza delle condizioni richieste dal citato comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000 determina, ovviamente, l’applicazione della tariffa ordinaria della tassa automobilistica nella misura intera. E’, inoltre, necessario evidenziare che la riduzione del 50 per cento dell’importo della tassa automobilistica deve essere riconosciuta anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione “adibiti ad uso professionale”.