Nella mia attività di docente dei corsi per rilascio/rinnovo CQC spesso pongo questa domanda agli allievi: quando è possibile trasportare passeggeri su un veicolo classificato “autocarro” ai sensi dell’art. 54 lett. d del C.d.S.?
Le risposte sono le più varie: dal sì, visto che ha 2 – 3 …6 posti a sedere, evidentemente si possono trasportare persone, al no, non è possibile. L’unica cosa chiara è che le idee in proposito non lo sono.
Proviamo quindi a mettere qualche punto fermo su questo argomento che può sembrare poco rilevante, ma che, in effetti, lo è molto in quanto, in caso di violazione della norma, può comportare problemi assicurativi e pesanti sanzioni.
Art.54 del Codice della strada
Leggiamo per prima cosa quello che dice l’art. 54 C.d.S.: “Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“
Vediamo quindi che la norma delimita in maniera molto precisa l’uso che si può fare di tale veicolo. Per prima cosa ci dice che l’autocarro è un veicolo costruito per trasportare cose e questa è la sua funzione primaria. Poi ci dice che le persone eventualmente trasportate devo essere strettamente collegate alle cose trasportate, la loro presenza è quindi giustificabile solo in relazione al trasporto delle cose stesse (ad es. carico e scarico) o all’uso delle cose (ad es. trasporto di pali della luce che debbano essere posti in opera da una squadra di operai od ancora il trasporto di mobilio che debba essere montato a destino e che richieda uno o due operai montatori ecc.).
Persone trasportate debbono essere dipendenti regolarmente assunti
C’è un altro aspetto rilevante che va tenuto in considerazione: che rapporto deve esistere tra l’autista, la/le persone trasportate e il proprietario (locatario, usufruttuario, o proprietario con patto di riservato dominio) del veicolo? Nel caso il veicolo sia in disponibilità di una Ditta, l’autista e la/le persone trasportate debbono essere dipendenti regolarmente assunti, soci di società di persone, collaboratori famigliari in possesso di contratto di impresa famigliare e… nessun altro e questo per tutti i giorni della settimana. Non posso, ad esempio, la domenica andare al mare con moglie e figlio e trasportare nel furgone l’ombrellone, le sdraio ecc.. Si tratterebbe di uso improprio di veicolo, in quanto non atto al trasporto di persone, violazione che prevede, oltre alla sanzione, anche la sospensione della carta di circolazione (Art. 82 c. 8 e 9 C.d.S. sanzione da 87,00 a 1.731,00 euro + sospensione c.c. da 1 a 6 mesi)(1).
Va posta attenzione all’aspetto assicurativo
Da ultimo, ma non meno importante, va posta attenzione all’aspetto assicurativo: infatti un normale contratto di assicurazione RCA stipulato dalla Ditta comprende, di norma, come trasportati solo le persone che abbiano attinenza con il carico e siano dipendenti, soci ecc. (vendi quanto riportato più sopra); gli “estranei” o, per meglio dire, le persone che non abbiano attinenza con il carico e non siano dipendenti, soci ecc. non sono considerate terzi e quindi non sono assicurate.
Ventura p.i. Roberto Consulente automobilistico
dello Studio R. Carbonin – Padova
Note
(1) Art. 82 Comma 9 C.d.S.: Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 1.731,00. Comma 10.: Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Complimenti per il post e grazie per la divulgazione.
Pur sapendo che NON SI. FA, posso chiederle qual è la sanzione nel caso in cui ci sia un passeggero nel vano di carico?
Grazie e scusi la domanda.
Buongiorno, la presenza di persone non addette al trasporto delle merci comporta la violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa che varia, a seconda della tipologia di trasporto, da 87 € a 1.731€ + sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi e conseguente fermo amministrativo del veicolo. Da non sottovalutare anche l’aspetto assicurativo, l’assicurazione infatti ,in caso di sinistro avvenuto fuori dai limiti imposti dal codice della strada, potrebbe esercitare il suo diritto alla rivalsa e chiedere al cliente il risarcimento degli importi liquidati.
Salve, non mi è chiaro il passaggio delle persone legate al bene trasportato. Io ho chiesto ad un amico che di solito fa questi trasporti, di ritirare in zona Milano un mobile pesante, lui necessita di un aiuto per il carico e lo scarico del mobile presso la mia abitazione. Io non sono dipendente della sua ditta ma il proprietario del bene trasportato. Posso o meno spostarmi sul furgone con lui oppure è vietato?
Buongiorno Sig Ivan, la norma prevede che debba esistere un legame di natura giuridica riscontrabile tra l’intestatario del veicolo e il/i trasportati durante un eventuale controllo delle forze dell’ordine. Faccio un esempio: ditta Mario Rossi srl intestataria dell’autocarro, l’autista dello stesso e la/le persone trasportate devono essere dipendenti regolarmente assunti, soci di società di persone, collaboratori famigliari in possesso di contratto di impresa famigliare (da dimostrare con visura camerale a bordo e busta paga per i trasportati) altri soggetti non sono ammessi (violazione Art. 82 Cc 8,9 C.d.S comporta sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da € 87 a euro 1.731,00. + Comma 10.: Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi). Va inoltre segnalato che se per “amico che di solito fa questi trasporti” si intende soggetto con partita iva e regolare licenza di trasporto cose in conto proprio deve essere anche proprietario della merce trasportata dimostrabile con regolare fattura di acquisto.
Salve,
anche qualora l’autocarro fosse ad uso proprio e non intestato ad una ditta sarebbe impossibile trasportare un familiare a bordo?
Grazie
Va considerato prima di tutto cosa dice l’Art. 54 e poi l’Art 82 del CdS. Il primo recita: Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.
Il secondo, al comma 8, dice: chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 345, sempre che non venga contestato anche il comma 9 che dice: Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 431 ad Euro 1734. A questo, il comma 10, aggiunge che per la violazione dei commi 8 e 9 si applica la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.
Come si vede quindi, la norma prescinde da chi sia l’intestatario della carta di circolazione, ma lega strettamente la possibilità di avere a bordo delle persone all’uso o al trasporto (ad es.: carico/scarico) delle cose stesse.
Salve. Io sono camionista. E un amico che non lavora a mia ditta, nemmeno non ha patente, vuoleva venire con me un giorno per vedere la vita di camionista. Mi hanno fermato la polizia, e mi hanno fatto vedere sull suo libro una multa di 4130€, perché avevo l’amico sopra. Senza farmi vedere qualche legge, articolo… Da quelli che sto leggendo non trovo da nessuna parte questa multa salatissima. Quale la verità? Grazie
La sanzione, per il caso da lei esposto, è stabilita dall’Art. 82 del C.d.S. ai commi dal 8 al 10. Nel caso sia contestato il C. 8 va da Euro 87 ad Euro 345, nel caso di contestazione del C. 9 va da Euro 431 ad Euro 1734.
Con l’aggravante, prevista dal comma 10, della sospensione della Carta di Circolazione da 1 a 6 mesi.
Salve, faccio notare che non ha preso in considerazione il caso dell’autocarro intestato a persona fisica. Tralasciando l’aspetto fiscale, chiedo: un privato che viaggia su autocarro N1 trasportando cose, se fa salire a bordo anche altri soggetti che usano le cose stesse, è sanzionabile secondo voi?
L’art. 54 del C.d.S. che qui riportiamo: “Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse “, prescinde da chi sia l’intestatario della carta di circolazione, ma lega strettamente la possibilità di avere a bordo delle persone all’uso o al trasporto (ad esempio carico/scarico) delle cose stesse. Va ribadito che la dimostrazione del rispetto della norma spetta al proprietario del veicolo e, nel caso di dubbio, l’autorità che sta eseguendo il controllo verbalizza quanto rilevato demandando eventualmente al Prefetto o al Giudice di Pace la decisione nel merito.
È nostra opinione che, di fatto, siano molto pochi i casi in cui, con persone a bordo di un autocarro, non sia contestabile l’Art. 82 C. 8 del C.d.S. (chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 345 e alla sanzione accessoria (C. 10) della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi)
Salve io possiedo un furgone “opel Vivaro” immatricolato come USO PROPRIO / AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE.
Quindi anche in questo caso, come privato, non potrei trasportare i miei familiari?
Grazie in anticipo.
Confermiamo quanto esposto nelle precedenti risposte
Buongiorno, leggendo anche altri approfondimenti in merito ai limiti dell’autocarro riferiti al trasporto di persone, ho trovato alcune interpretazioni sicuramente più “aperte” in cui effettivamente si fa presente che il trasporto è di cose e non di merci, quindi le “cose” sono oggetti ma non per forza di tipo lavorativo o aziendale. Lo sono anche le cose private di uso personale, domestico. E ne verrebbe di conseguenza che le persone addette all’uso o al trasporto possono essere dei privati legati a questo tipo di cose.
La differenza principale è tra “l’uso proprio” e “l’uso terzi”.
Mi può aiutare a capire meglio quale sia la lettura corretta del C.d.S.
grazie
Nel nostro intervento del 26 agosto non parliamo di merci, ma solo di cose. Detto questo va ribadito che, per poter trasportare persone con un autocarro, queste devono essere giustificate dalla natura o dall’uso delle cose stesse. Il problema che si pone spesso è interpretativo perché non è sempre semplice dimostrare la regolarità del trasporto di persone. Va sempre ricordato che l’onere della prova spetta al conducente/proprietario del veicolo. Per esempio, le “cose private di uso personale, domestico” cui lei fa riferimento, richiedono assolutamente che il trasporto avvenga con un autocarro? Non possono essere trasportate da un’autovettura nei modi previsti dal C.d.S.? Rispondendo onestamente a queste domande di solito si evitano contestazioni.
Sono possessore di partita iva e collaboro in maniera continuativa con una azienda che mi da furgone e attrezzatura da trasportare, se io insieme all attrezzatura trasporto altre figure professionali sempre a partita Iva e sempre collaboratori della stessa azienda (ma non hanno a che fare strettamente con il carico e scarico della merce ma solo con l’utilizzo in loco dopo il trasporto) vado in contro a sanzioni? L’azienda deve assicurarmi in caso di incidente con persone a bordo o avere una assicurazione che copra il conducente in caso di danni a cose e/o persone? Grazie mille
Buongiorno, la fattispecie da Lei indicata è proprio quella prevista e consentita dalla norma , sempre che sia dimostrabile su strada il rapporto di collaborazione dei vari soggetti con l’azienda intestataria del mezzo. Dal punto di vista assicurativo non è necessario stipulare altre polizze assicurative ma bisognerebbe verificare se la polizza RC auto in corso prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei casi specifici da Lei indicati, quindi nel caso in cui alla guida vi fosse un collaboratore/dipendente dell’azienda intestataria del mezzo e ove si riscontrasse un trasporto di terzi non conforme alle disposizioni vigenti.
Buongiorno, un autocarro può essere dato in uso al dipendente per fare la sola tratta casa lavoro e viceversa? Il Fringe benefit può essere applicato ad un autocarro? Credo di no vista la sua natura ma gradirei una conferma. Grazie
Buongiorno,
per un approfondimento del tema auto a Noleggio data come Fringe Benefit ai lavoratori dipendenti le consiglio la lettura di questo articolo: https://macchineanoleggio.it/autoveicolo-a-noleggio-come-fringe-benefit-per-lavoratori-dipendenti/
Buongiorno
mi è stato assegnato un’autovettura aziendale a 4 posti intestata ad un leasing, sul libretto c’è indicato:autocarro per trasporto di cose- uso di terzi da locare senza conducente, se mi fermano e a bordo ci sono persone che non fanno parte dell’azienda per cui lavoro, tipo mia moglie, cosa succede?
Grazie
Buongiorno,
se la destinazione ed uso del veicolo (punto J1 del Documento Unico) è autocarro per trasporto di cose – uso di terzi da locare senza conducente , molto probabilmente si tratta di un veicolo a noleggio a lungo termine.
Secondo questa fattispecie il veicolo viene assegnato da un’azienda al proprio dipendente esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per il datore di lavoro infatti le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli così assegnati (trattasi appunto di autocarri o veicoli strumentali all’attività come per esempio un taxi per il tassista) sono deducibili al 100% in quanto relativi a veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Nel rispetto quindi del principio di inerenza, comportano lo 0% di tasse a carico del dipendente e il 100% di deducibilità dei costi per l’azienda (per approfondimenti https://macchineanoleggio.it/autoveicolo-a-noleggio-come-fringe-benefit-per-lavoratori-dipendenti/) . Ciò detto i limiti del mezzo immatricolato come autocarro in quanto tale rimangono sia per la norma giuridica (codice della strada) ma anche per le norme contrattuali di utilizzo che legano la società noleggiatrice e quella locataria.
Buongiorno
Prendo spunto dall’ altoadige dove molti hotel organizzano escursioni utilizzando l’ autoccarro. Il mezzo viene utilizzato per trasportare i clienti e le loro biciclette durante le escursioni. Tralasciando i seppur importanti aspetti assicurativi mi pare di comprendere che tale utilizzo e’ illegittimo?Grazie
Buongiorno, il trasporto da lei indicato non può essere effettuato con un mezzo immatricolato autocarro per i motivi sopra esposti, potrebbe eventualmente essere effettuato con veicolo trasporto persone munito di gancio di traino e relativo rimorchio immatricolato T.A.T.S. (trasporto attrezzature turistico sportive) dove caricare le biciclette e comunque a titolo gratuito non avendo l’albergo, con ogni probabilità, l’attività di noleggio con conducente tra le quelle presenti nell’oggetto sociale della ditta.
Buongiorno, ho letto con molto interesse il vostro post. Chiedevo cortesemente alcuni chiarimenti, sono una ditta individuale di scavi senza dipendenti mi avvalgo a volte dell’aiuto in cantiere di un artigiano che a fine lavoro mi rilascia regolare fattura, posso trasportarlo in cantiere con l’autocarro? E posso trasportare il dipendente dell’impresa per la quale sto lavorando?
Ringrazio anticipatamente
Nel caso il veicolo sia in disponibilità di una Ditta, l’autista e la/le persone trasportate debbono essere dipendenti regolarmente assunti, soci di società di persone, collaboratori famigliari in possesso di contratto di impresa famigliare e nessun altro. Ai sensi dell’art. 82, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, «previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
Autocarro intestato a ditta individuale 1) trasporto di cliente in un negozio, può essere contestato? 2) con licenza per i mercati e viaggiando in continuazione per tutta Italia, non sono giustificabili in nessun modo brevi soste (montagna, mare)
Autocarro intestato a ditta individuale 1) trasporto di cliente in un negozio, può essere contestato? : SI, non ha titolo per montare sul veicolo 2) con licenza per i mercati e viaggiando in continuazione per tutta Italia, non sono giustificabili in nessun modo brevi soste (montagna, mare): mare, montagna, sabato o domenica non fa alcuna differenza, ciò che conta è la presenza di passeggeri non autorizzati come ampiamente riportato nell’articolo.