Articolo 12 (novità in grassetto)
A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
– A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
– Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
PRIMO CASO -Deroga di un’ora per la guida giornaliera e settimanale
L’autista può superare di un’ora al massimo il suo limite giornaliero e settimanale di guida per rientrare nella sede dell’azienda o presso la sua residenza solo se deve iniziare il periodo si riposo settimanale (regolare o ridotto che sia)
Per poterlo fare deve indicare a mano (sul retro del disco o sulla stampa del cronotachigrafo digitale) che ha superato il limite di guida giornaliero/ e settimanale per rientrare in azienda o presso la sua residenza allo scopo di iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto). L’indicazione a mano dovrà avvenire al primo momento utile o comunque appena raggiunto il punto di sosta.
Dovrà recuperare l’ora o la frazione di ora in più di guida con un periodo equivalente di riposo unito ad un altro riposo giornaliero o settimanale, entro le tre settimane successive.
L’autista non può utilizzare la deroga se deve iniziare un riposo giornaliero.
La deroga ha carattere di eccezionalità e dunque non può essere utilizzata tutte le settimane.
SECONDO CASO – Deroga di due ore per la guida giornaliera e settimanale
L’autista può superare di due ore al massimo il suo limite giornaliero e settimanale di guida per rientrare nella sede dell’azienda o presso la sua residenza solo se deve iniziare il periodo si riposo settimanale regolare.
Per poterlo fare, prima di iniziare a guidare in deroga, deve fermarsi e fare una pausa di almeno 30 minuti ininterrotti. Quindi raggiunte le 9 ore di guida (o le 10 se del caso) l’autista dovrà comunque fermarsi per almeno 30 minuti (anche se, per es. nel caso di guida di 10 ore, ha fatto una sosta di 45 minuti appena un’ora prima)
Dovrà, quindi, indicare a mano (sul retro del disco o sulla stampa del cronotachigrafo digitale) che ha superato il limite di guida giornaliero/ e settimanale per rientrare in azienda o presso la sua residenza allo scopo di iniziare un riposo settimanale regolare. L’indicazione a mano dovrà avvenire al primo momento utile o comunque appena raggiunto il punto di sosta.
Dovrà recuperare le due ore di guida in più o frazioni di esse, con un periodo equivalente di riposo unito ad un altro riposo giornaliero o settimanale, entro le tre settimane successive.
L’autista non può utilizzare la deroga se deve iniziare un riposo giornaliero o se deve iniziare un periodo di riposo settimanale ridotto.
La deroga ha carattere di eccezionalità e dunque non può essere utilizzata tutte le settimane.
Note
Tre gli aspetti della nuova normativa che vanno evidenziati:
- È stato confermato l’obbligo di indicare a mano da parte dell’autista le ragioni che hanno determinato la necessità di utilizzare la deroga (tali ragioni devono essere valide e possibilmente riscontrabili)
- È stato introdotto l’obbligo del recupero del periodo di guida in eccesso con un equivalente periodo di riposo entro le 3 settimane successive da unire a un riposo giornaliero o settimanale.
- La parte più delicata e di più difficile, univoca interpretazione è il concetto di “eccezionalità”. La norma infatti specifica che le deroghe di cui trattiamo possono essere applicate solo in “circostanze eccezionali”. Non deve quindi essere percepita la norma come la possibilità di guidare una o due ore in più prima del riposo settimanale. Il provvedimento ha come finalità quella di consentire un rientro in sede degli autisti per poter godere di un miglior riposo rispetto a quello passato sulla cuccetta di un autocarro. Si ribadisce quindi che tali deroghe debbono essere “motivate” (vedi punto 1) e causate da eventi “eccezionali”.
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