Entro il 30 aprile 2017 (termine ordinatorio) le imprese di autotrasporto (sia conto proprio che conto terzi) devono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato per il RIMBORSO ACCISE I TRIMESTRE 2017 con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate e che rispettino almeno la categoria Euro 3 o superiore, al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
La misura del rimborso accise è, come per il IV trimestre 2016, pari a 216,58609 euro ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra l’1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740).
Ciò può essere effettuato solo una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali. Si rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2018; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2019.
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
La Legge di stabilità 2016 all’art. 1 c.645, ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo di cui sopra non spetta più a veicoli con motorizzazioni di categoria Euro 1 o Euro 2. Ricordiamo che gli Euro 0 sono già stati esclusi dal beneficio con la Legge di Stabilità 2015.
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