La Legge di stabilità 2016 all’art. 1 c.645, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione destinato all’autotrasporto (conto proprio e conto terzi) non spettarà più a veicoli con motorizzazioni di categoria Euro 1 o Euro 2 (ricordiamo che gli Euro 0 sono già stati esclusi dal beneficio con la Legge di Stabilità 2015).
Risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro
I risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l’anno 2021 e in 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita’ di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura di cui al primo periodo.
Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Redistribuzione in caso di maggiori risparmi accertati
Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi destinati alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, a contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, all’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralita’ rispetto ai saldi di finanza pubblica.
Il successivo comma 646 prevede che, in caso di maggiori risparmi accertati, le relative risorse saranno assegnate:
- fino al 15% ad interventi per l’acquisto di mezzi di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada;
- fino all’85% al nuovo Fondo per i veicoli destinati al trasporto pubblico locale e regionale.
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