A decorrere dal 1° gennaio 2015 e cioè dall’entrata in vigore della cosiddetta Legge di Stabilità, i veicoli > a 75 quintali di peso complessivo euro 0 non potranno più usufruire dell’agevolazione della riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione (art 1 c.233). Rientrano in questa categoria tutti i veicoli “non ecodiesel”, per lo più immatricolati prima del 31/12/1992, data dopo la quale è diventata obbligatoria l’omologazione alla classe Euro 1 come da seguente tabella:
Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate
Categoria Euro | Direttiva di riferimento | Data di riferimento |
Euro 1 | 91/542/CEE | Immatricolati dopo il 1.1.1993 o il 1.10.1996 |
Euro 2 | 96/01/CE | Immatricolati dopo il 1.1.1997 |
Euro 3 | 1999/96/CE | immatricolati dopo il 1.10.2001 |
Euro 4 | 98/69/CE B 1999/96/CE B |
immatricolati dopo il 1.10.2006 |
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l’indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive. Su quella di vecchio tipo l’indicazione si trova nel riquadro 2.
Riferimenti normativi
Legge di stabilità : art.1 comma 233 : A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
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