In relazione alla dimostrazione del requisito di idoneità finaziaria ai fini dell’adeguamento delle imprese alle nuove disposizioni in tema di accesso alla professione dettate dal Regolamento 1071/2009 CE, è pervenuto, da parte del
Ministero, parere positivo in merito alla dismostrazione del suddetto requisito tramite polizza cd. “vettoriale”. Pur non corrispondendo completamente tale tipologia di polizza a quanto richiesto dalla normativa UE relativamente alla necessità per le imprese di fornire adeguata prova della propria solidità finanziaria, sono emerse tuttavia svariate criticità in merito alla possibilità per le imprese di accedere ai vari strumenti utili all’assolvimento dell’obbligo di dimostrazione del requisito in oggetto. In particolare sul territorio sono state riscontrate notevoli problematicità per le imprese ad accedere alle attestazioni di fideiussione o ai contratti di fideiussione previsti da precedenti circolari Ministeriali, in ragione dei costi elevati e delle difficoltà per gli istituti bancari a concederli, ovvero a produrre la certificazione del revisore contabile redatta sulla base della contabilità, in caso di incapiente situazione patrimoniale dell’impresa.
Alla luce di ciò per garantire una maggiore uniformità di comportamento sul territorio il Ministero ritiene che non possa essere accettata, ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, la seguente documentazione:
– polizze assicurative o attestazione di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la normativa italiana;
– fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 10 dlgs 152/2006;
– polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile
– fideiussioni o attestazioni di fideiussione rilasciati da intermediari finaziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste;
– garanzie rilasciate dai confidi, i quali non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.
In tale quadro normativo il Ministero ha ritenuto, in via assolutamente transitoria ed in attesa di predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale, che si possa dimostrare il requisito della capacità finaziaria mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale , previamente convalidata dalla compagnia, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegata alla responsabilità ex art. 1693 codice civile esistente in capo al vettore.
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