Con decreto dirigenziale, il Ministero dei Trasporti ha dato disposizioni applicative al nuovo requisito dello “stabilimento” di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009. Il requisito di stabilimento è soddisfatto dalle
imprese di autotrasporto che :
I) svolgano l’attività di trasporto persone o merci disponendo di una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano dotata di locali in cui conservi i seguenti documenti:
a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente;
b) i documenti fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori);
c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;
d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;
e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l’originale della licenza comunitaria, sempre che l’impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;
f) qualsiasi altra documentazione cui l’Autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.
II) che dispinga di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione (Usufrutto-leasing-pdrd)
III) che svolga in modo efficace e continuativo le attività relative ai veicoli con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e strutture tecniche appropriate (officina meccanica-motoristica e elettrauto)
Tale nuovo requisito deve essere dimostrato entro il 04/06/2012, il 04/12/2012 o il 07/04/2012 a seconda della tipologia di impresa interessata.
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