Il 4 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento comunitario 1071/2009 sul riordino dell’Albo autotrasportatori. Tale Regolamento non necessiterà, tra l’altro, di alcuna norma di recepimento da parte dello Stato italiano,
pur venendo demandata a quest’ultimo la possibilità di modificarne solo alcune norme entro limiti ben prestabiliti.
In allegati al presente articolo (registrati per poterlo scaricare in formato pdf) abbiamo pubblicato il D.D. 291 del 25/11/11 che da le prime disposizioni applicative per attuare concretamente le disposizioni del Regolamento Comunitario, e il Regolamento stesso 1071/2009
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO:
- Sparisce l’esenzione dal possesso dei 3 requisiti , ciò vuol dire che tutte le imprese dovranno possedere onorabilità, capacità professionale e capacità finanziaria (a cui si aggiunge il 4° requisito dello stabilimento) nei modi previsti dalla legge. Il Reg. CE 1071 ha eliminato infatti tutte le esenzioni anche per le imprese già autorizzate ante 1978 che dovranno quindi dimostrare di possedere tutti i requisiti.
- Il Ministero consente che i soggetti con 10 anni di esperienza continuativa – alla data del 4 dicembre 2009 -(con un 20% di tolleranza) nella direzione dell’attività di trasportatore, possano ottenere l’attestato di capacità professionale senza esami.
- La capacità finanziaria, è stata portata a 9.000,00 euro+ 5000,00 per ogni veicolo ulteriore. La dimostrazione di tale requisito potrà essere soddisfatta con l’esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore contabile che attestino la disponibilità di capitale oppure con una fideiussione bancaria o assicurativa. La capacità finanziaria va dimostrata ogni anno.
- Viene istituito presso il Ministero dei Trasporti, un nuovo elenco elettronico delle imprese autorizzate al trasporto di persone e di cose(il REN Registro Elettronico Nazionale), sempre al Ministero dei Trasporti andrà dimostrato il nuovo requisito dello stabilimento (clicca qui per approfondire)
- Rimane l’esenzione dalla dimostrazione dei requisisti (capacità professionale, capacità finanziaria) esclusivamente per veicoli fino a 1,5 t di peso complessivo, è infatti stato infatti abbassato il limite di esenzione dalla dimostrazione dei requisiti a veicoli di massa complessiva da 3,5 ton a 1,5 ton (clicca qui per approfondire)
- Il Gestore dei trasporti potrà operare solo per una azienda con un numero complessivo massimo di 50 veicoli. E’ concessa la possibilità di esenzione dall’obbligo di svolgere l’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale se si dimostra di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività al 10.2.2012 (è concessa il 20% di tolleranza).
DIFFERENZE RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA
Riassumendo quindi gli elementi di novità sostanziale si possono individuare nel:
• nuovo requisito dello stabilimento dell’impresa;
• possibilità di designare un gestore dei trasporti, tra l’altro, in base ad un contratto non di lavoro subordinato (figura del gestore dei trasporti cosiddetto “esterno“);
• accertamento dei requisiti nell’ambito di un apposito procedimento di autorizzazione alla professione di trasportatore su strada, che si conclude con l‘iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) da parte dell’UMC competente;
• operatività di un registro elettronico che consenta la comunicazione tra gli Stati membri dell’UE in merito sia alle infrazioni commesse dalle imprese sia all’idoneità del gestore dell’attività di trasporto di queste ultime.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La nuova disciplina in Italia si applica , per il momento, alle seguenti imprese:
• si applica alle imprese di trasporto su strada di:
– merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 1,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi,
– persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti;
• non si applica alle imprese che:
– esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate;
– effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;
– esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.
Le imprese precedentemente esonerate dalla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla disciplina previgente per l’accesso alla professione di trasportatore su strada devono richiedere anch’esse l’autorizzazione all’esercizio alla professione di trasportatore su strada dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 1071/2009/CE a pena della cessazione dell’attività.
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