Se hai acquistato, o hai intenzione di acquistare, un veicolo (autovettura, moto o autocarro) contattaci per avere informazione dettagliate relativamente ai documenti necessari e ai costi per effettuare il passaggio di proprietà. La firma sull’atto di vendita verrà effettuata presso il nostro studio e autenticata da persona qualificata.
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Leggiamo quotidianamente sui giornali o su internet di truffe ed illegalità piccole e grandi legate alla compravendita di autoveicoli. La nostra associazione di categoria (UNASCA) ha messo a punto un decalogo semplice e chiaro che, se conosciuto e applicato, può limitare drasticamente comportamenti irregolari, illegali o addirittura truffaldini. Per diffondere questo messaggio, che riteniamo decisamente utile per tutti i cittadini, il ns. Studio “Agenzia R. Carbonin”ha deciso di praticare uno sconto del 20% sulle competenze di agenzia relative ai passaggi di proprietà di qualsiasi veicolo a tutti coloro che si presenteranno con il pieghevole qui disponibile (clicca, scarica e stampa)
Il decalogo: 10 regole per tutelarsi nella vendita/acquisto di un veicolo
I) Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” con autenticazione della propria firma;
II) La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di Proprietà (CdP)” e, al momento della sottoscrizione, deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo;
III) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità ,in ogni caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, la data, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco;
IV) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo;
V) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita;
VI) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti;
VII) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa dell’autentica della propria firma;
VIII) L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo;
IX) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita
X) Trascorsi 60 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita, verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.
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