Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una sua risoluzione dello scorso primo aprile è intervenuto per fare definitiva chiarezza sulle interpretazioni a “macchia di leopardo” verificatesi in ambito regionale a seguito dell’abrogazione,
con Legge di stabilità 2015, del 2° e 3° comma dell’art. 63 della legge 342/2000 riguardanti l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per quei veicoli identificati come di particolare interesse storico e collezionistico (già precedentemente trattato in questo articolo)
Un atto giustificato dalla grande confusione che si è venuta a creare dopo la decisione da parte del governo di imporre il pagamento della tassa, rimettendo alle singole regioni i provvedimenti attuativi sulle specifiche e i criteri di attribuzione delle norme. Con la nuova pronuncia del Mef la questione dovrebbe essere chiusa in maniera definitiva, sempre che non intervenga nel prossimo futuro qualche organo di gerarchia istituzionale ancora superiore a bloccare tutto ancora una volta. La Corte costituzionale ha dichiarato in più occasioni che il tributo non vada inteso come regionale, e in aggiunta, la disciplina fiscale si riconduce essenzialmente alla potestà legislativa dello Stato e rientra quindi nell’ambito della sfera di competenza esclusiva di quest’ultimo. Da ultimo, chiarisce il ministero,le tasse in materia automobilistica sono da collegare ai tributi propri derivati, cioè per i quali le regioni hanno solo facoltà di riscossione. Ne consegue, insomma, che le regioni non hanno il potere di affossare quanto definito a livello centrale, né modificare le aliquote e né, da ultimo, introdurre esenzioni o agevolazioni alla materia tributaria in oggetto. Ne deriva quindi che tutte le norme regionali in materia di tassa automobilistica, risultano abrogate.
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