Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2014 ed entrato in vigore il giorno 07 Settembre 2014, il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014 numero 120 introduce alcune importanti novità che vanno a toccare le mansioni del responsabile tecnico,
l’idoneità dei mezzi, la ridefinizione delle categorie di iscrizione, la modalità di presentazione delle istanze e alcuni snellimenti burocratici nella gestione delle pratiche.
Nello specifico, forse le più importanti novità introdotte riguardano le attività di gestione dei rifiuti per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Oltre infatti alle esistenti categorie:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto
ora sono state introdotte le seguenti categorie:
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
E’ importante sottolineare che con l’iscrizione nelle cat 4 e/o 5 è possibile effettuare il trasporto di rifiuti di cui alle cat 2 bis e 3 bis se ciò non comporta variazioni della categoria o classe , previa emanazione dei criteri da parte del C.N.
Importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguardala figura professionale e l’iter formativo del responsabile tecnico. Ora è il Regolamento che stabilisce i compiti e le responsabilità di questa figura fondamentale , assegnandogli in generale l’onere di organizzare e vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa.L’RT è chiamato a svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa e ne è responsabile, l’incarico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa ma il Comitato nazionale può stabilire limiti e criteri per l’assunzione degli incarichi.
Cambiano in maniera sostanziale le modalità per conseguire l’idoneità a ricoprire tale incarico. Sarà infatti necessaria una verifica iniziale della preparazione del soggetto e verifiche con cadenze quinquennali e sostanzialmente non dovrebbe più esserci alcun titolo di studio che consente di assumere la qualifica di R.T. per le diverse categorie di iscrizione. Saranno dispensati dalle verifiche i legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di R.T. e che abbiano maturato un numero di anni di esperienza ritenuti congrui sulla base di criteri che saranno stabiliti dal C.N.
Gli R.T. in carica alla data di definizione delle verifiche previste con Deliberazione del C.N. godranno di un periodo transitori non superiore a 5 anni, dopodichè dovranno sottoporsi alle verifichequinquennali.
E’ abrogato l’obbligo di dimostrare l’idoneità dei mezzi di trasporto mediante una perizia giurata (costo medio 800 euro per veicolo), ora infatti spetterà al Responsabile Tecnico di redigere un’attestazione, su modello deliberato dal Comitato nazionale, che attesti l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
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