La legge n. 248/06 di conversione del Decreto Legge n. 223/06, pubblicata nella Gazzatta Ufficiale n.186 dell’11 agosto 2006, supplemento Ordinario n. 183 recita all’art. 7:
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. “L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.”
Tale norma è l’ultima di una serie di disposizioni tutte volte ad allargare il numero di soggetti che possono provvedere ad autenticare le firme nel caso di alienazione e costituzione di diritti di garanzia sui beni mobili registrati (si veda la l. 80/05, art.3 comma 4 e la l. n.266/05, artt. 390 e 391 abrogata dalla legge 248/06), nell’auspicio che ciò possa risolversi in un risparmio di costi per il cittadino.
La nuova modalità di autentica presso i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista si applica agli atti di alienazione di beni mobili registrati e rimorchi nonchè agli atti finalizzati alla costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
Continuano ad essere riservati all’autentica notarile in base alla legge, gli atti di cancellazione di ipoteca e quelli di costituzione di diritti di usufrutto e d’uso.
Il soggetto abilitato all’autentica è esclusivamente il titolare dello STA.
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