Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente
in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
PATENTE DI GUIDA ITALIANA:

PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA ALTRO PAESE UE:
su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida,
rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo
dal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla
scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non
applicare tale disposizione);
ESAMI DI REVISIONE DELLA PATENTE:
sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto con
art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida
nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
ESAMI CONSEGUIMENTO PATENTE:
il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada -6 mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida – qualora in
scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al
13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
ESERCITAZIONI DI GUIDA:
le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021
(art. 1, co. 2, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE RILASCIATA DA ALTRO PAESE UE:
su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un
diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio
2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza
di ciascuna abilitazione;
CQC RILASCIATE IN ITALIA:
- – CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020:
mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020,
secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul
territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi
dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento; - – CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il
termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza
di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione
C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma
nazionale; - – CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo
territorio italiano, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi,
al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non
è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.
Per altri argomenti come:
- – Certificati di abilitazione professionale;
- – Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale;
- – Esami di revisione della qualificazione CQC;
- – Termini per l’esame di ripristino CQC
- – Certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose
- – Attestazioni sanitarie (certificati medici , attestati e permessi provvisori di guida;
- si invita a scarica e leggere la circolare qui allegata: circolare 22916 del 27 agosto 2020
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