La ROTTAMAZIONE è la raccolta e demolizione di automobili o di altri mezzi di trasporto fuori uso, in vista di una fusione delle parti metalliche e di un riutilizzo di quelle ancora servibili. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna stessa.
Entro 30 giorni dalla consegna il demolitore provvede alla cancellazione al PRA del veicolo. Ai fini dell’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche, il contribuente può produrre agli uffici competenti il certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo dal PRA (rottamatori ed imprese autorizzate). Per i periodi d’imposta successivi alla data indicata nel certificato non si è più tenuti a corrispondere la tassa automobilistica, a prescindere dall’annotazione al PRA che grava sul rottamatore.
In caso di rottamazione intervenuta dopo il 1° gennaio 2009, è possibile richiedere il rimborso della quota parte di tassa già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo. Ciò a condizione che il contribuente non abbia goduto del possesso del veicolo per almeno un quadrimestre. Così, ad esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e la rottamazione interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere la restituzione di quanto versato da luglio a dicembre, conteggiando solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso del veicolo di proprietà.
Diversamente, se la radiazione avviene per esportazione all’estero durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo. Esempio: veicolo con scadenza del bollo ad agosto 2010, validità dodici mesi, viene radiato nel febbraio del 2010, la tassa automobilistica per il periodo settembre 2009-agosto 2010 resta dovuta per l’intero.
Riferimenti normativi:
– art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53;
– D. M. 18 novembre 1998, n. 462;
– art. 1 bis L.R. 24 dicembre 2001, n. 40;
– art. 1 L.R. 7 novembre 2008, n. 16.
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