Nella Gazzetta Ufficiale del dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, concernente disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi.
Tale provvedimento è attuativo del combinato disposto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 e del Regolamento (UE) n. 165/2014 , che prevedono la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni ai predetti Regolamenti commesse dai loro conducenti.
Responsabilita’ oggettiva delle aziende di trasporto
Si tratta, di fatto, di una responsabilità oggettiva che ricorre in caso di organizzazione dell’attività dei propri conducenti difforme dalle disposizioni dei citati Regolamenti, e/o per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed aver omesso di effettuare i periodici controlli sul loro corretto utilizzo e sul rispetto dei tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo.
Valutazione favorevole per l’azienda che rispetta la norma anche in sede penale
L’adesione delle imprese ai contenuti del suddetto Decreto dirigenziale, ossia il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, potrà essere valutata dal Prefetto e dal Giudice di Pace in sede di ricorsi, ex articoli 203 e 204-bis del C.d.S., per escludere la responsabilità dell’impresa nella violazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., ferma restando la responsabilità solidale, ex art. 196 C.d.S., per le violazioni contestate al conducente. Del resto, analogamente, l’adempimento di tali oneri potrà essere valutato dal giudice penale in relazione alla cooperazione colposa nei delitti di lesioni colpose, lesioni personali stradali e omicidio stradale ascrivibili ad incidenti causati, del tutto o in parte, dalla violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Come evitare la contestazione automatica all’azienda delle violazioni prese su strada
In altri termini, non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti. Questo può però portare all’attenuazione dell’afflittività oggi generata dall’automatica contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S.(cioè l’automatico invio anche all’azienda della sanzione per la violazione della norma del loro dipendente su strada), per ogni violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 commessa da ciascun dipendente dell’impresa.
L’importanza del contratto di trasporto e delle istruzioni scritte
La decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame.
Va inoltre valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
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