Ai fini della verifica dell’esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga nazionale in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo, ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dalla lettera h) del regolamento (CE) n. 561/2006 (deroga ai trasporti effettuati utilizzando veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio), è necessario tenere conto dell’attività effettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell’utilizzo permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso dell’apparecchio di controllo. In occasione dei controlli su strada, pertanto, in mancanza dell’apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiari di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal già citato articolo 13, paragrafo 1, lettera h), gli agenti sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:
• il veicolo considerato può essere in disponibilità di un’impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
• il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita, su richiesta, all’agente che sta effettuando il controllo, la
documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste.
Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l’impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
• il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, su richiesta, all’agente di controllo, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge l’attività e l’impresa che ha in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto che lega quest’ultima con l’ente gestore o concessionario del servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, riguardo alla dotazione ed all’uso dell’apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2007.
In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l’operazione di revisione.
Fonte : MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
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