L’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto .
1 lt di per ogni km percorso
Fermo restando che l’agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso .
Rilevanza dei chilometri percorsi
Da qui la rilevanza del dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nel par. VII) della nota prot.n. 224124/RU del 19.12.2019, essendo l’importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso in esame.
Ora quindi andranno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la 5 differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre .
Altre novità
Alcune novità importanti sono state aggiunte nella compilazione dei riquadri indicanti la targa dei mezzi, i titoli di proprietà degli stessi e l’inserimento di una colonna “mezzi speciali” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione.
Esempio
Prendiamo ad esempio un semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto .
Non chilometri ma ore
Nella colonna “KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, in luogo del dato sulla percorrenza, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate dal contaore di cui è dotato l’impianto speciale. Tale dato risulta dalla differenza tra le ore registrate dal contaore alla fine del periodo oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre immediatamente precedente .
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