Come annunciato dai vari Sottosegretari alle Finanze, il decreto fiscale in vigore dal 27 ottobre 2019 ha previsto alcune importanti novità per le autoscuole a partire dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico l’articolo 32 del Decreto interviene a modificare l’art. 10 comma 1 numero 20 del DPR 26 ottobre 1972 (decreto IVA)ha sostituito le parole “prestazioni didattiche di ogni genere” con le parole “prestazioni di insegnamento scolastico o universitario ..” .
In conseguenza di questa variazione al comma 2 si dice che le prestazioni scolastiche e universitarie “non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti B e C1”.
Di conseguenza:
- dal 1° gennaio 2020 le patenti B e C1 saranno assoggettate ad IVA
- le altre prestazioni di autoscuola (patenti AM, A, superiori, CQC, ADR, ecc.) non saranno assoggettate ad IVA
- viene “azzerato” il contenzioso sull’IVA arretrata generato dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate
- dal 1° gennaio 2020 le autoscuole rientrano nell’obbligo di emissione dei corrispettivi telematici giornalieri ma hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguarsi, nel frattempo dovranno emettere ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale.
La formulazione del decreto “salva autoscuole” non è ottimale ma stabilisce un secondo aspetto positivo e cioè che una parte delle prestazioni delle autoscuole sono e saranno esenti IVA, assoggettando a IVA solo quelle espressamente indicate dalla Corte di Giustizia europea (patenti B e C1).
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