Chiariamo innanzitutto quanto stabilisce la norma di riferimento e cioè la la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) . Tale norma ha stabilito l’imposizione della cosiddetta “ecotassa” ossia una tassa a scaglioni progressivi calcolati sulla base delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera prodotte dal veicolo.
Tale tassa si aggiunge alle imposte già previste (come ad esempio IVA, IPT emolumenti pra e versamenti motorizazione) dovute al momento dell’immatricolazione del veicolo
Esistono 4 scaglioni individuati in base al differente grado di emissioni di co2 a cui corrispondono differenti livelli di tassazione :
- 1.100 euro per emissioni comprese tra 161 e 175 g/km;
- 1.600 euro per emissioni comprese tra 176 e 200 g/km;
- 2.000 euro per emissioni comprese tra 201 e 250 g/km;
- 2.500 euro per emissioni superiori ai 250 g/km.
L’ecotassa si applica solo alle auto nuove immatricolate a partire dall’01/03/2019 e riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Il soggetto obbligato dovrà procedere al pagamento della tassa tramite modulo F24 indicando il seguente codice tributo:
3500: – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2g/km, articolo 1, comma 1042, della legge 145 del 2018“.
Il codice tributo va indicato nella colonna “importi a debito versati“. Nella sezione contribuente si dovranno indicare il codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Poi, si compila la sezione “erario ed altro” nel modo seguente:
- campo “tipo“: la lettera “A”;
- campo “codice“, il codice tributo “3500”;
- campo “elementi identificativi“: numero di telaio del veicolo per il quale è effettuato il pagamento dell’imposta;
- campo “anno di riferimento“: anno di immatricolazione del veicolo in Italia, in quattro cifre.
Con nota esplicativa n. 32/E l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data antecedente al 28 febbraio 2019 e la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
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