Il primo di ottobre 2018, con la Legge n. 117 venne modificato l’art 172 del codice della strada, imponendo al conducente di un veicolo che trasporti un bambino di età inferiore a quattro anni di far uso, unitamente al seggiolino, di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del minore all’interno del veicolo medesimo.
Definizione delle caratteristiche costruttive
La definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive di tale dispositivo è stata demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
In vigore dal primo luglio 2019?
Per consentire all’utenza di adeguare i propri dispositivi, la legge aveva previsto che il nuovo obbligo fosse rispettato decorsi centoventi giorni dall’adozione della norma tecnica e comunque dal 1 luglio 2019.
Mancanza della norma tecnica
Chiarito quanto in premessa, allo stato attuale ci troviamo in assenza della norma tecnica che definisca le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo anti abbandono di cui devono essere equipaggiati tutti i seggiolini utilizzati da bambini di età inferiore a quattro anni. Alla luce della situazione attuale il Dicastero ha comunicato che non potrà essere richiesto all’utenza di adempiere ad un obbligo ancora privo del suo contenuto essenziale.
Sanzione inapplicabile
Alla luce di quanto precede, attesa la necessità di evitare l’applicazione di una norma in ragione dell‘impossibilità dei destinatari di conformarsi alle misure previste, nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale, la violazione dell’obbligo previsto dal comma I-bis dell’art. 172 CdS non potrà essere oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori.
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