Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti inoltrate alla Direzione Centrale del Ministero dell’economia e finanze da parte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori in merito all’impatto delle misure introdotte dalla legge 205/2017 sugli adempimenti prescritti per la fruizione dell’agevolazione di cui in oggetto, è emerso quanto segue:
Agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci
La legge 205/2017 ha stabilito che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dal 1° di luglio 2018 dovranno essere documentate con l’emissione di fattura elettronica, con i tempi e le modalità già qui riportate.
La nuova normativa NON richiede che la targa del veicolo deva necessariamente essere riportata nella fattura elettronica
Presupposti per fruire del rimborso.
Va però precisato che, ai fini della possibilità di usufruire del beneficio dell’aliquota ridotta di accisa (D.Lgs. n. 504/95) , vanno necessariamente soddisfatte le condizioni e modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale di rimborso. A tal proposito, tra gli adempimenti prescritti vi è quello di indicare obbligatoriamente la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.
Indicazione obbligatoria in fattura della targa del veicolo.
Per la legittima fruizione del rimborso d’accisa, pertanto, gli esercenti attività di trasporto esercitano nelle forme previste il diritto di richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.
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