Contributi alla rottamazione di veicoli inquinanti
Nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e successivo aggiornamento e dalle Direttive europee sulla riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri e prevede la concessione di un contributo per la demolizione/rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti e sostituzione con acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per i quali è previsto l’erogazione di:
- € 2.000,00 per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano);
- € 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica);
- € 3.500,00 per autoveicoli elettrici.
Chi potrà usufruirne
Per l’attuazione della presente iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro)
Possono presentare istanza di contributo i soggetti privati residenti in Veneto che acquistano un autoveicolo. Tale veicolo non deve costituire un bene per l’esercizio di attività professionale o d’impresa. l soggetti che immatricolano il nuovo veicolo devono coincidere con gli intestatari al PRA che hanno demolito/rottamato il veicolo usato e non possono avvalersi del contratto di leasing.
I soggetti beneficiari non potranno alienare il veicolo nei tre anni successivi alla liquidazione del contributo.
Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare
Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria:
Autovettura “M1” – esclusivamente trasporto persone – e alle seguenti classi emissive:
– BENZINA: Euro 0, Euro 1
– GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3
Nel libretto di circolazione potrebbe non compare la classe emissiva (Euro 0, 1, 2, 3) , ma una dicitura
riportante la norma europea di riferimento.
In tal caso si può far riferimento al seguente schema:
DICITURA CARTA DI CIRCOLAZIONE
|
DATA IMMATRICOLAZIONE | CLASSE EMISSIVA CORRISPONDENTE |
Nessuna dicitura | fino al 31/12/1992 | Euro 0 |
91/441/CEE; 91/542/CEE-A; 93/59/CEE | Dopo il 01/01/1993 | Euro 1 |
91/542/CE-B; 94/12/CEE; 96/1/CEE;
96/44/CEE; 96/69/CE; 98/77/CE |
Dopo il 01/01/1997 | Euro 2 |
98/69/CE; 98/77/CE-A; 1999/96/CE;
1999/102/CE-A; 2001/1/CE-A; 2001/27/CE; |
Dopo il 01/01/2001 | Euro 3 |
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