La normativa richiamata in oggetto, attesa da tempo, ha disciplinato importanti aspetti relativi agli obblighi delle aziende nel campo della formazione, istruzione e controllo dell’attività dei conducenti. Le norme comunitarie già esistenti (Art. 10 Reg. CE 561/06 e art. 33 del Reg. 165/14) che già obbligavano le aziende di trasporto a fornire ai propri conducenti formazione su normativa e uso del cronotachigrafo non erano mai state integrate da una norma nazionale che stabilisse come e da chi questa formazione dovesse essere fatta, che tipo di ulteriori istruzioni fossero da fornire al conducente e, in fine, che controlli eseguire per verificarne l’efficacia.
Il D.D.215/2016 prevede infatti:
- la durata minima dei corsi (8 ore)
- la periodicità dei corsi (obbligatori ogni 5 anni)
- i soggetti autorizzati ad erogarli
- i soggetti abilitati all’insegnamento
a proposito poi delle istruzioni minime da impartire e ha stabilito:
- il contenuto minimo di tali istruzioni (istruzioni sulle norme e sul comportamento da tenere per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e il buon funzionamento del tachigrafo) comprovato da un fascicolo scritto, datato e firmato dall’azienda e controfirmato dal conducente.
- la frequenza con la quale fornire queste informazioni ( hanno valenza solo per 1 anno)
- nel caso il conducente cambi datore di lavoro questi dovrà consegnare un nuovo fascicolo di istruzioni (non si tiene in considerazione quello rilasciato da altra azienda)
a proposito dei controlli:
- le modalità del controllo da eseguire sui conducenti per la verifica della loro attività di guida. (Resoconto scritto controfirmato dal conducente da conservare in azienda per almeno un anno dalla data di redazione)
- il resoconto dovrà essere redatto entro i 90 gg. di scarico dei dati dallo strumento (dovrà presumibilmente contenere almeno i dati del conducente, il periodo controllato, le eventuali infrazioni riscontrate).
a proposito dei controlli:
Il Decreto Dirigenziale ha inoltre stabilito il programma in 10 punti obbligatorio da seguire durante i corsi quinquennali come qui di seguito:
1. Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo. Esenzioni.
2. Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo – Esenzioni – Certificazioni – Deroghe.
3. Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale.
6. Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9. Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10. Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
Il decreto di cui si tratta non è intervenuto su un altro obbligo gravante sull’azienda e cioè l’organizzazione dell’attività dell’autista al fine di consentirgli di rispettare tempi di guida e di riposo. Non resta quindi per orientarsi in modo corretto che capire come abbia valutato la giurisprudenza tale obbligo. Ebbene l’orientamento generale e quello di valutare la frequenza e la ripetitività delle violazioni e se tali violazioni persistono immutate nel tempo da ciò discende una insufficiente organizzazione del lavoro e conseguentemente la sanzionabilità dell’azienda. In buona sostanza i giudici per escludere la responsabilità dell’azienda non si fermano alla documentazione esibita, ma pretendono che le violazioni diminuiscano e siano sporadiche (sanzioni comma 14 art. 174 CdS. euro 329,00 per ogni violazione).
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