La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’Art. 2 della L.R. 6/2015 in materia di veicoli di particolare interesse storico (veicoli ultraventennali).
La sentenza ha effetto retroattivo e, pertanto, la Regione Veneto con deliberazione n. 2120 del 23 dicembre 2016 ha riconosciuto l’applicabilità dell’Art. 10 dello Statuto dei contribuenti, consentendo il pagamento senza sanzione ed interessi delle Tasse Auto per i veicoli ultraventennali relativamente agli anni d’imposta 2015 e 2016.
I pagamenti dovuti per l’intero importo possono essere effettuati presso la ns Agenzia in contanti, carta di debito o credito.
Le integrazioni dovute dai Contribuenti che invece hanno già pagato la tassa di circolazione possono essere unicamente versate tramite bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a “Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes.” Indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza.
Attenzione: Si precisa che la possibilità di effettuare il pagamento della tassa auto senza sanzioni ed interessi dei veicoli ultraventennali, riguarda esclusivamente quelli il cui ultimo giorno utile di pagamento era ricadente tra il 28 aprile 2015, data di entrata in vigore della L.R. 6/2015, ed il 22 novembre 2016. Le Tasse Auto dei veicoli ultraventennali il cui ultimo giorno utile di pagamento ricade nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2015 e il 27 aprile devono essere versate complete di sanzioni ed interessi.
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