Dal 6 febbraio 2016 , in seguito al piano di depenalizzazione voluto dal Governo Renzi, è entrata in vigore una nuova normativa che riguarda anche la patente di guida. Nel mirino della nuova norma c’è la guida senza patente (perchè non conseguita, sospesa o revocata).
La precedente normativa, regolata dall’art. 116 (XV comma) del Codice della Strada, prevedeva una sanzione penale dell’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro per chi fosse stato sorpreso alla guida senza aver sostenuto con esito favorevole l’esame e per chi circolava con la patente scaduta. Lo schema del nuovo decreto prevede che il guidatore scoperto la prima volta senza patente eviti il processo penale ma debba pagare una sanzione che va da 5mila a 30mila euro. Alla seconda infrazione nell’arco di un biennio la pena prevede l’arresto fino a un anno e il calcolo della recidiva.
La nuova regolamentazione considera due ulteriori casi che potranno modificare la quotidianità dei guidatori: i controlli stradali delle forze dell’ordine e la copertura assicurativa in caso di sinistro.
In caso di “fermo” ad un posto di blocco, infatti, la mancata consegna della patente ai controllori, prevederà una multa di 41 euro (art. 180 del CdS, comma 1 e comma 7), destinata ad aumentare fino a un totale di 460 euro in caso il guidatore non si presenti in Questura o Caserma, per presentare il documento, entro 30 giorni. Riguardo la copertura assicurativa, la nuova normativa applicherà una nuova disciplina ai casi di incidente stradale causati in possesso di una patente scaduta, nei quali le assicurazioni potranno rivalersi interamente sullo sbadato autista.
Fonte: IlTergicristallo.it
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