Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014 n.190 sono state apportate importanti modifiche al Dlg 21 novembre 2005 n.286, in particolare è stato soppresso l’art.7 bis riguardante la redazione e l’obbligo di avere a bordo dei veicoli adibiti
al trasporto di cose in conto terzi una scheda di trasporto o un documento equivalente e qualsiasi riferimento ad essa contenuto nel decreto stesso è stato soppresso.
Il Ministero dell’Interno, in attesa di approfondire la tematica con una direttiva in corso di predisposizione, fornisce le seguenti disposizioni operative:
a) A partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non può essere più richiesta l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all’art. 7 bis del DLG n. 286/2005. Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
b) Le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell’entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento.
c) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l’effettuazione del trasporto, di cui all’art. 7 del DLG n. 286/2005, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art. 7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell’art. 180, c. 8, CDS.
d) Per effetto dell’abrogazione dell’art. 7 bis del DLG n. 286/2005 resta priva di sanzione la condotta del committente prevista dal comma 5 dell’art. 7 del DLG n. 286/2005. Pertanto, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del DLG n.286/2005, non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della cara di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
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