Autotrasporto: modifica delle modalità di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria

///Autotrasporto: modifica delle modalità di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria

A seguito dell’approvazione della Legge di stabilità 2015, nuove ed importanti novità sono state introdotte anche nel settore dell’autotrasporto ed in particolare dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore la modifica delle modalità di dimostrazione del requisito

della capacità finanziaria, la norma recita infatti che :” Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 (attestazione del revisore contabile), oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.”


{loadposition pos1}

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Studio R. Carbonin WhatsApp Business
Invio