Con l’art.32 bis D.L: 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n.164, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare metodi tracciabili per pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci su strada. In particolare il servizio deve ora essere
pagato tramite assegno, bonifico bancario e postale o attraverso strumenti elettronici di pagamento (carte di credito o pagamenti on-line) . Ricordiamo che tale norma interviene rendendo obbligatoria la tracciabilità per tutti quei pagamenti per importi inferiori a 1000 euro, essendo già stato reso obbligatoria dalla normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgvo n.231/2007) la tracciabilità per importi superiori a 1000 euro.
Riportiamo qui di seguito l’art.32 bis D.L: 133/2014 convertito dalla Legge 11.11.2014, n.164 che tratta dell’argomento in oggetto:
Art. 32-bis. – (Disposizioni in materia di autotrasporto).
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4. Al fine di assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
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