In attesa che il Codice della strada venga riformato (i politici lo promettono dal 2010), e che venga semplificato (è spesso scritto in burocratese) per non essere soggetto a mille interpretazioni, ecco alcuni aspetti bizzarri e discutibili
delle leggi della circolazione. È difficile dire che con un Codice della strada rifatto da cima a fondo migliorerebbe la sicurezza stradale e calerebbero gli incidenti in Italia. Ma almeno ci sarebbe maggiore chiarezza a livello di applicazione delle norme, a beneficio degli automobilisti e di tutti gli operatori, poliziotti in primis. Per giunta, il Codice della strada contiene molte stranezze, che forse non tutti conoscono: sono qui in basso, con l’aiuto di Valerio Platia (esperto di Confarca, Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici).
BAMBINI IN AUTO – È consentito far viaggiare i bimbi, nel seggiolino, nel senso contrario a quello di marcia. Ma a patto di disattivare l’airbag anteriore del lato passeggero, per evitare che il piccino resti schiacciato dal “cuscino” in caso di incidente. Questo (probabilmente) è risaputo. Ma c’è una sorpresa: nessuna norma punisce il genitore che fa viaggiare il figlio, davanti, nel senso contrario a quello di marcia, senza disattivare l’airbag. Un incredibile vuoto normativo.
NEOPATENTATI VELOCI – C’è un limite di velocità particolare: per un anno, chi ha appena preso la patente non può superare i 100 km/h in autostrada (anziché 130) e i 90 sulle extraurbane principali (anziché i 110). Lo prevede l’articolo 117 del Codice. Già, ma come fa un autovelox o un Tutor a sapere che in auto sta guidando un neopatentato? Impossibile. E così questa regola resta sempre quasi sempre inapplicata. È rarissimo apprendere che un neopatentato sia stato fermato sul posto o subito dopo (nella vicina piazzola di sosta) dalle forze dell’ordine e gli sia stata contestato l’eccesso di velocità rispetto al limite più basso previsto per chi è fresco di patente.
NEOPATENTATI: AUTO POTENTE – I neopatentati possono guidare solo auto autoveicoli con rapporto potenza/tara fino a 55 kilowatt/tonnellata, e comunque, se si tratta di autovetture, con l’ulteriore limite di con una potenza massima non superiore a 70 kW. Il limite di potenza non si applica per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché presenti sul mezzo. Lo prevede l’articolo 117 del Codice. Per quanto riguarda le auto ibride (con motore termico ed elettrico), la legge non tiene conto della potenza della somma di potenza dei due propulsori. Se la macchina ha un elettrico dotato di notevole cavalleria e un termico piccolo, il neopatentato è libero di stare al volante di quel mezzo.
CHI È NEOPATENTATO? – Lo status di neopatentato dura un anno per il limite di potenza di velocità, e il neopatentato che commette qualsiasi un’infrazione taglia-punti subisce una sottrazione di credito doppia, se commessa nei primi 3 anni. Ma per l’alcol le cose cambiano: chi ha la licenza da meno di tre anni e chi ha meno di 21 anni d’età non può bere neppure un goccio d’alcol prima di mettersi al volante Se la patente viene revocata, le limitazioni relative all’art. 117 CdS (limiti di velocità ridotti) decorrono dalla data di rilascio della prima licenza revocata. Così, se già è trascorso un anno, il limite di potenza non c’è. E trascorsi tre anni, non ci sono limiti di velocità speciali né tolleranza zero in fatto di alcol. Una logica strana: a quella stregua, sarebbe stato sensato che lo status di neopatentato ripartisse da quando si riottiene la patente. “Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa…”. Patente italiana, dice il Codice: e gli stranieri, la fanno franca?
MINORENNI – I minorenni, in sella al motorino, che bevono anche solo un goccio di alcol non possono più prendere la patente per auto a 18 anni, ma deve aspettare i 19 (può conseguire regolarmente la patente A). Se superano il tasso limite dell’ebbrezza (0,5 grammi/litro), dovranno attendere i 21 anni. Invece, queste pene non si applicano in caso i minorenni vengano beccati in stato alterato da droga: potranno poi prendere la patente per le auto a 18 anni.
CAMBIO AUTOMATICO – La patente conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Sulle patenti così rilasciate, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE. La guida di un veicolo con cambio manuale da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato non è lecita, ma non può essere oggetto di sanzione amministrativa. Infatti, in tale caso, non possono essere applicate le disposizioni dell’articolo 125 del Codice della strada, che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali è collocato anche il predetto codice armonizzato 78. La violazione dei codici relativi alle “questioni amministrative”, salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della strada, continua a non essere oggetto di sanzione alcuna, mentre permangono le responsabilità sul piano civile e penale, in caso di incidente.
PNEUMATICI USURATI – Chi circola con pneumatici usurati (sotto la soglia di 1,6 millimetri) non rischia nessuna decurtazione dei punti della patente. Eppure, si tratta di un’infrazione grave, che mette a repentaglio la sicurezza stradale. Un bel vuoto normativo, una dimenticanza affiorata quando è nata la patente a punti, ossia nel luglio 2003. Dopo ben 11 anni, nessuna correzione.
FINESTRINO – D’estate, qualche automobilista viene multato perché lascia le propria vettura in sosta con il finestrino abbassato 41 euro, in base al comma 4 dell’articolo 158 del Codice della strada: durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso. Una norma condivisibile, a dire il vero: lasciare un finestrino aperto favorisce il verificarsi di un furto e potrebbe portare poi anche a un altro crimine.
BIZZARRIE DEI RICORSI – Per ricorrere contro una multa, hai tempo 60 giorni dalla notifica se ti rivolgi al prefetto. Invece, i giorni sono solo 30 se scegli il giudice di pace. E perché mai? Forse per mettere fretta agli automobilisti che intendono imbastire un ricorso preciso ed efficace? Il ricorso al prefetto è gratuito; quello al giudice di pace, costosissimo: sui 40 euro di tassa da pagare allo Stato. Che l’automobilista non vedrà mai più, neppure in caso di vittoria. Dovrebbe essere il Comune (quasi sempre si ricorre contro la multa della polizia locale) a restituire il malloppo: beato chi ci crede. Si può sempre optare per il ricorso al prefetto, ma chi perde deve poi pagare il doppio della sanzione originaria. Una tagliola per l’automobilista, i cui diritti alla difesa sono stati notevolmente lesi in passato, a beneficio dei Comuni.
STRISCE BLU E AUTOVELOX FINTI – C’è poi la questione delle strisce blu: quale multa può dare il Comune a chi sfora, in termini di orario, rispetto a quanto ha pagato? Il Codice della strada è muto in proposito. Le cose vanno ancora peggio per quanto riguarda gli autovelox finti nei box arancione: sono leciti? Dopo due di discussioni e tavole rotonde, i vigili ne sanno quanto prima, idem gli automobilisti. Solo una vera riforma del Codice della strada potrà spazzare via ogni dubbio.
AREA PEDONALE? MAH… – Il Codice della strada, all’articolo 2, definisce l’area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli a emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. Ma in qualche città nell’area pedonale possono circolare i taxi, le auto dirette ai garage o ai luoghi di sosta o agli esercizi commerciali ma anche gli artigiani. Altri Comuni aprono l’area pedonale a taxi e autobus. Per non parlare della questione più controversa: le persone stranamente possono pedalare in bici nelle aree pedonali?
Fonte: iltergicristallo.it
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