Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN), i cui gestori che
assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.
I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del Consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l’autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio.
Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.
Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva superiore a 6 t. a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà.
La partecipazione alla graduatoria è riservata alle imprese che siano già in possesso di un’autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell’area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda.
È onere delle imprese restituire alla divisione la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno.
La graduatoria è formata attribuendo i seguenti punti:
a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 4», in disponibilità dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa sia titolare;
b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilità dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa sia titolare;
c) 0,6 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilità dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa sia titolare;
d) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l’impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell’anno di presentazione della domanda;
e) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;
f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l’impresa sia titolare nell’anno di presentazione della domanda;
g) 15 punti all’impresa iscritta al Registro TIR;
h) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall’impresa nell’area CEMT extra UE/SEE a titolo precario per la quale l’impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda;
i) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall’impresa nell’area CEMT extra UE/SEE;
l) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall’impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo “Paesi terzi“ utilizzata.
I punteggi di cui alle lettere d), e), f) sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l’anno successivo.
Per i punteggi di cui alle lettere i) e l) viene presa in considerazione l’attività svolta nei primi undici mesi dell’anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui al precedente comma 1, lettera h).
Un percorso è considerato di «tipo multilaterale»:
a) quando l’utilizzo dell’autorizzazione CEMT ha sostituito più di una autorizzazione bilaterale;
b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall’Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell’area dello Spazio Economico Europeo;
c) quando è effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».
5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l’attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l’Italia ed altri singoli Paesi dell’area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell’attività effettuata all’interno dell’area dello Spazio Economico Europeo.
6. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o più autorizzazioni CEMT per l’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.
Le domande di rinnovo nonché quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.
Le domande , distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 3 (autotrasporto internazionale di merci) – via Caraci n. 36 – 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite servizio postale, farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, all’indirizzo di cui sopra
Nel caso di domande di rinnovo o conversione in assegnazione fissa è possibile ottenere più di 100 autorizzazioni con le singole domande, corrispondendo per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione, l’importo dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.
Le domande debbono essere redatte secondo gli schemi previsti dal Decreto Dirigenziale del 09/07/2013 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. n. 168 del 19/07/2013. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.
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