Abbassato il limite di massa complessiva da 3,5 a 1,5 tonnellate per le imprese che intendano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada. Col provvedimento del governo DL 09/02/2012 n. 5 (cosiddetto “Decreto
Semplificazioni“) così come approvato in via definitiva dalla Camera in data 4 aprile 2012 all’art. 11 comma 6-bis prevede l’inclusione nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita` professionale e` soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
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