In particolare con la nota di orientamento n.3: è consentita l’interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per ragioni di oggettiva emergenza o per circostanze straordinarie ovvero su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un’altra autorità, che impongano di spostare un veicolo;
Inoltre con la nota di orientamento n.4: la Commissione europea invita gli organi nazionali di controllo ad applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. La tolleranza in questione può essere applicata ad esempio:
► sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una sosta;
► per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
Per i tachigrafi digitali di “nuova concezione” – obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011 – la tolleranza in questione verrà calcolata automaticamente, pertanto, lo sforamento consentito dalla citata disposizione comunitaria non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo la data sopra specificata.
Il Ministero dell’Interno con la nota protocollo n. 5033/2011 ha recepito tali chiarimenti stabilendo, in sostanza, che i conducenti possono interrompere la pausa per pochi minuti senza incorrere in sanzioni solo qualora sussistano circostanze straordinarie debitamente motivate. La commissione, in buona sostanza, ha indicato l’approccio da seguire qualora vi sia la necessità di interrompere la pausa o il riposo per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza. In sintesi, quindi, qualora sussistano:
► circostanze straordinarie;
► ragioni di oggettiva emergenza;
► un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di altra autorità;
per cui risulti necessario spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo senza incorrere nella relativa sanzione.
Secondo le indicazioni del Ministero (coerentemente a quanto precisato dalla commissione europea con la nota operativa n. 4), inoltre, gli agenti di Polizia Stradale, incaricati dei controlli, possono applicare la tolleranza di un quarto d’ora per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico salvo che tali situazione possano essere comprovate. La nota protocollo 5.033/2011 del Ministero dell’Interno precisa che la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie e, pertanto, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, l’interruzione non può essere considerata un’infrazione anche nelle seguenti ipotesi:
► spostamento del veicolo per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce;
► sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività;
► per fare defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale.
Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l’interruzione della pausa o del riposo prima di intraprendere il viaggio avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall’organo di polizia o dall’autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo.
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