Tramite Decreto Dirigenziale è stato stabilito che, in attesa della loro quantificazione economica, le modalità di calcolo dei tempi di attesa per le operazioni di carico o scarico, fatto salvo il periodo di franchigia che non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico, dovranno essere indennizzati al vettore dal committente, come previsto dalla normativa vigente.
I tempi di attesa decorrono dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero al punto di carico o scarico in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico o scarico.
Per ottenere l’indennizzo il vettore dovrà inviare al committente, entro trenta giorni, una comunicazione scritta sull’avvenuto superamento dei termini di franchigia, completa della documentazione indicata nel presente Decreto:
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